Art. 345
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 345

202 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I ricorsi devono essere presentati all'autorità amministrativa, cui spetta decidere, nel termine di 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento impugnato o della decisione contro la quale si ricorre. Il detto termine, quando non ne sia stabilito uno diverso, è applicabile a tutte le controversie previste dal presente regolamento. L'autorità amministrativa decide le controversie in merito, ordinando, ove del caso, la sospensione degli atti esecutivi e della riscossione. Le decisioni devono essere notificate a ciascuno degli interessati per mezzo di un agente delle imposte di consumo o del messo comunale, che ne fa referto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-345