Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 347

In vigore dal 9 lug 1936
La vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo dei Comuni e degli appaltatori è esercitata dal Ministero delle finanze e, salvo per il Governatorato di Roma, dalle prefetture, che possono pel detto scopo ordinare adempimenti, richiedere notizie, documenti e dati statistici e possono altresì ordinare ispezioni sull'andamento delle gestioni medesime. I funzionari delegati all'inchiesta hanno facoltà di esaminare i libri, bollettari, registri e tutti i documenti di ogni specie tenuti dai Comuni e dagli appaltatori per la gestione delle imposte di consumo. Eguale diritto di sorveglianza spetta alle autorità comunali sui dipendenti appaltatori. La spesa per le indagini sulla gestione delle imposte è posta a carico dei Comuni o degli appaltatori, se dalle indagini risultino disordini od irregolarità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-347

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