Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 339
In vigore dal 9 lug 1936
La costituzione del consorzio deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.
L'atto costitutivo deve contenere le condizioni in base alle quali il consorzio intende assumere la gestione delle imposte di consumo, nonché le norme pel suo regolare funzionamento amministrativo e contabile, determinando particolarmente:
a) la durata del consorzio;
b) il numero dei soci e le modalità per l'ammissione di nuovi soci;
c) la nomina di una delegazione consorziale e del relativo presidente, fissando le rispettive attribuzioni;
d) la formazione della cauzione da darsi al Comune;
e) le norme per il riparto dei canoni tra i singoli esercenti o tra le rispettive categorie di esercenti consorziati, per la risoluzione dei reclami e per la riscossione dei canoni individuali o collettivi;
f) i casi in cui è ammessa la recessione dei soci e le modalità per la reimposizione della loro quota di canone;
g) le assemblee generali dei soci; i bilanci (preventivo e consuntivo); il riparto degli utili e delle perdite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-339