Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 336
In vigore dal 9 lug 1936
Negli appalti ad aggio il minimo di provento garantito dall'appaltatore a norma del secondo comma dell' del T. U., deve essere stabilito al netto dell'aggio e per ciascun anno dell'appalto, in caso di appalto la cui durata comprenda frazioni di anno solare, nel contratto dovrà essere esplicitamente determinata la quota del minimo garantito afferente alle dette frazioni di anno.
L'appaltatore deve versare al Comune, alle scadenze stabilite, l'ammontare delle riscossioni conseguite al netto dell'aggio.
L'importo del versamento non può essere, in ogni caso, inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
Il Comune potrà però consentire che sia versato il solo ammontare delle riscossioni ad ogni rata, purchè il debito dell'appaltatore, rispetto al minimo garantito, non superi, in ogni caso, l'importo della cauzione prestata.
Per gli appalti ad aggio si osservano le norme del T. U. e quelle del presente regolamento concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto dagli del T. U. stesso e dal presente articolo.
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