Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 333
In vigore dal 9 lug 1936
La decadenza dell'appaltatore per i casi previsti dall' del T. U., non può essere pronunziata se non sono state fatte previamente le opportune contestazioni all'appaltatore stesso con invito a produrre, entro un perentorio termine, le eventuali giustificazioni.
Il decreto di decadenza deve essere notificato all'appaltatore a mezzo del messo comunale. Appena sia eseguita la notificazione deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'appaltatore nella gestione, come pure dei suoi impiegati ed agenti, salvo la conferma di costoro da parte del Comune.
Il Comune assume provvisoriamente la diretta gestione delle imposte di consumo, provvedendo quindi alla definitiva sistemazione dell'azienda, a termini del penultimo capoverso dell', quando sia divenuto definitivo il decreto che dichiara decaduto l'appaltatore, perché non impugnato nei termini o perché sia stato respinto il ricorso prodotto in via gerarchica.
Quando l'appaltatore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito, comprese le rate di canone che fossero scadute dopo la sua decadenza, o rinnovi l'assicurazione dagli incendi, prima che segua il riappalto della gestione, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetti, sentito, in ogni caso, il podestà.
Il ricorso al Ministro per le finanze contro il decreto di decadenza emesso dal prefetto deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo.
Avverso il decreto di decadenza emesso dal podestà, a termini del 2° comma dell' del T. U. è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Storico versioni
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