Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 337

In vigore dal 9 lug 1936
Entro il mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della scadenza dell'appalto, gli appaltatori, i quali aspirino ad essere confermati in carica, giusta l' del T. U., devono presentare regolare istanza ai Comuni od ai consorzi di Comuni. Le relative deliberazioni, che nel caso di consorzi di Comuni devono essere adottate dopo il parere della rappresentanza consorziale, sono rese esecutorie dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Nel caso in cui una circoscrizione consorziale venga ad essere variata per l'uscita dal consorzio di uno o più Comuni, l'appaltatore può essere confermato, sia nell'appalto del consorzio, sia nell'appalto del Comune o dei Comuni distaccati, qualora questi non siano uniti ad altro consorzio. Qualora una circoscrizione consorziale venga ad essere variata per l'unione di uno o più Comuni, la conferma può essere data, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle risultanti dal contratto meno oneroso vigente per i vari Comuni formanti parte del nuovo consorzio, e purchè vi sia accordo fra gli appaltatori cessanti che dichiarino di gestire il nuovo appalto consorziale, sia per associazione fra loro, sia per cessione ad uno dei cessanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-337

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