Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 332

In vigore dal 9 lug 1936
Il precetto, decorsi cinque giorni dalla sua notificazione è trasmesso dal podestà, con la liquidazione sommaria del debito, al prefetto, il quale emette decreto per l'esecuzione contro l'appaltatore inadempiente. Contro tale decreto non è ammesso ricorso in via gerarchica. Il decreto di esecuzione è trasmesso dal prefetto al Comune per la notificazione all'appaltatore, al quale è nel tempo stesso intimato di reintegrare la cauzione nel termine di giorni trenta. Di tale notificazione si fa constare con referto dell'ufficiale giudiziario e con dichiarazione del notificato; nel caso di rifiuto se ne fa menzione nel referto. L'esecuzione sulla cauzione ha il suo corso secondo le disposizioni dell' del T. U. di leggi sulla riscossione delle imposte diretta 17 ottobre 1922, n. 1401. Il prefetto, appena emesso il decreto, può inviare un sorvegliante all'appaltatore a norma dell' del T. U.
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