Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 331

In vigore dal 9 lug 1936
In caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, il podestà promuove, senza indugio, l'esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore mediante precetto di pagamento, da notificarsi all'appaltatore stesso per atto di ufficiale giudiziario. Il precetto è notificato con le stesse forme ai terzi che hanno prestata la cauzione. La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'appaltatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-331

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