Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 335
In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni, in base a deliberazioni del rispettivi podestà, possono costituirsi tra consorzio a termini del precedente e cedere in appalto la gestione complessiva delle imposte di consumo ad un solo assuntore, mediante unico contratto.
In ogni Comune consorziato la riscossione delle imposte ha luogo in base alla tariffa deliberata dal rispettivo podestà.
Tutti gli atti relativi al conferimento delle imposte in appalto sono eseguiti dal Comune che viene scelto a capo del consorzio.
L'appaltatore deve tenere suo ufficio principale nel Comune capo consorzio, salvo ad avere un delegato in ognuno dei Comuni consorziati.
La cauzione dell'appaltatore si svincola in base a deliberazione emessa da tutti i podestà dei Comuni consorziati.
All'appalto consorziale sono applicabili le precedenti disposizioni concernenti gli appalti comunali, salvo le modificazioni stabilite nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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