Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 276

In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10.000 abitanti, possono costituirsi in consorzio per la gestione diretta della imposte di consumo. Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, a termini dell' del presente regolamento. La costituzione del consorzio è deliberata dai podestà, i quali designano il Comune capo del consorzio, ed è approvata dal prefetto con suo decreto da emanarsi a norma dell' del T. U. della legge comunale e provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-276

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo