Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 280
In vigore dal 9 lug 1936
Il personale viene assunto con le norme di cui ai precedenti a 257, limitatamente al periodo di durata del consorzio.
Con la cessazione del consorzio al termine fissato, il rapporto d'impiego è risoluto senza bisogno di preavviso e senza diritto ad indennità di sorta.
Nel caso in cui il consorzio, prima della sua cessazione, deliberi di conferire in appalto la gestione dello imposte di consumo, il personale passa al servizio e a carico dell'appaltatore limitatamente al restante periodo di durata del consorzio, conservando gli stessi diritti ed obblighi che aveva verso il consorzio.
Qualora per qualsiasi motivo il consorzio venga sciolto prima del termine fissato, il personale è assegnato, nello proporzioni da stabilirsi nel regolamento di cui al precedente articolo, ai rispettivi Comuni per il restante periodo di durata del rapporto d'impiego. Nel regolamento stesso debbono essere anche determinate le indennità da corrispondersi dai Comuni al personale che venga licenziato in caso di esuberanza.
Nel Comune capo del consorzio deve essere istituito l'ufficio principale delle imposte di consumo, che deve avere un delegato in ognuno dei Comuni consorziati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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