Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 281

In vigore dal 9 lug 1936
Per ciascun Comune è tenuta contabilità separata. I proventi della gestione spettano ai Comuni consorziati in ragione del prodotto delle imposte conseguito rispettivamente in ciascun Comune, dedotta la quota proporzionale di spesa. Le spese sono anticipate dal Comune capo del consorzio, che a tal uopo stanzia nel proprio bilancio la somma occorrente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-281

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