Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 282
In vigore dal 9 lug 1936
Gli agenti contabili devono versare gli introiti delle imposte di consumo al tesoriere del Comune capo del consorzio.
Il detto tesoriere deve versare nelle casse comunali dei Comuni consorziati, nei primi dieci giorni di ogni mese, su ordinativo sottoscritto dal podestà del Comune capo-consorzio, il prodotto netto spettante a ciascun Comune in base al rendiconto mensile, di cui all'articolo seguente. In caso di ritardo nel versamento deve corrispondere sulle somme non versate l'indennità di mora del 6 per cento.
Nel caso che la gestione mensile risulti passiva, il Comune debitore deve, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, rimborsare la differenza al Comune capo del consorzio. In caso di ritardo nel versamento, è dovuto l'interesse in ragione del 5 per cento all'anno, ed il Comune capo del consorzio può recuperare il proprio credito trattenendone l'importo sugli introiti netti dei mesi successivi spettanti al Comune debitore.
Storico versioni
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