Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 284

In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo. Gli appalti, per i Comuni delle classi A, B, C, D, E,F e G e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde. Nei Comuni delle classi II e I gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto è stabilito per il consorzio degli esercenti dagli del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento. Gli appalti hanno di regola la durata di cinque anni e si fanno secondo le norme stabilito dal T. U. della legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel T. U. e nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-284

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