Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 284
313 / 356In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.
Gli appalti, per i Comuni delle classi A, B, C, D, E,F e G e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.
Nei Comuni delle classi II e I gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto è stabilito per il consorzio degli esercenti dagli del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.
Gli appalti hanno di regola la durata di cinque anni e si fanno secondo le norme stabilito dal T. U. della legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel T. U. e nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-284