Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 289

In vigore dal 9 lug 1936
La cauzione in rendita pubblica, in buoni del tesoro a lunga scadenza od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata mediante deposito dei detti titoli al portatore nella Cassa depositi e prestiti, ovvero mediante annotazione di vincolo su certificati nominativi da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico. Nel primo caso l'appaltatore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione delle imposte di consumo, nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo. La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione dell'appalto e vengono ammessi per nove decimi del detto valore. Alle cartelle di rendita al portatore da depositarsi, agli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché a quelle cartelle che si presentane per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di vincolo, devono essere unite le cedole non ancora maturate. I certificati di iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo. Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli uffici della intendenza di finanza, ovvero per atto notarile. Qualora durante il contratto i titoli redimibili offerti in cauzione venissero ammessi al rimborso, devesi provvedere alla reintegrazione della cauzione. L'importo delle cedole, salvo il caso di opposizioni, viene corrisposto al cauzionante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-289

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