Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 291
In vigore dal 9 lug 1936
Per la cauzione in beni stabili devono prodursi tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, il possesso, lo stato ipotecario e il valore che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore, cosi stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.
Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari geometrici l'appaltatore deve fornire inoltre tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.
Gli immobili posseduti in comune o pro-indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente il Comune contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.
I fabbricati, si civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando al prefetto la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.
Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione, entro dieci giorni, al Comune dove si trova l'appaltatore, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso previsto dal comma secondo dell'art. 1951 del Codice civile.
Compiute le pratiche per l'accertamento dei danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il podestà interessato, e, nel termine che da esso sarà stabilito, versare la detta somma nella Cassa depositi e prestiti al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale ai quale sia soggetto l'immobile, o nella Cassa postale di risparmio con libretto intestato al Comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-291