Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 293

In vigore dal 9 lug 1936
Il podestà, quando ritenga non abbastanza giustificati il valore, la proprietà o la libertà della cauzione offerta, può ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a sua scelta o domandare nuovi documenti. L'ordinanza di stima o la domanda di nuovi documenti è notificata all'appaltatore a mezzo del messo comunale, che ne fa referto, e l'appaltatore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla fattagli notificazione. Le spese della perizia, ordinata dal podestà, sono a carico dell'appaltatore, ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni. L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal Comune, a sue spese, a persona competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-293

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