Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 294

In vigore dal 9 lug 1936
Sulla idoneità della cauzione delibera il podestà e la deliberazione è inserita nel contratto di appalto, Le iscrizioni e gli annotamenti relativi alle cauzioni si prendono in nome del Comune a garanzia delle obbligazioni nascenti dal T. U., dai regolamenti e dal contratto di appalto. L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione è accesa a cura del podestà prima che il contratto sia reso esecutorio dal prefetto, od anche prima della stipulazione del contratto stesso in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'appaltatore e di coloro che diano cauzione per lui. Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, il podestà non provvede all'iscrizione, se l'appaltatore non esibisce un certificato suppletivo comprovante che nessuna nuova ipoteca venne iscritta e che non segui trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto. Per le cauzioni prestate in rendita pubblica, se l'urgenza non permette di attendere l'esito delle operazioni indicate nel precedente , il podestà può accettare la cauzione, purchè sia dall'appaltatore esibita la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico o dall'amministrazione della Cassa depositi e prestiti o dall'intendenza di finanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-294

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