Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 292

In vigore dal 9 lug 1936
A cura del podestà, nel Comune ove la gestione delle imposte di consumo è data in appalto e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione, si pubblica un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunziare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire la gestione delle imposte. Tale avviso deve rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per otto giorni consecutivi e deve essere poi restituito con la attestazione, per parte del segretario comunale, della eseguita pubblicazione, e con l'invio degli eventuali ricorsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-292

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo