Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 288

In vigore dal 9 lug 1936
La cauzione che l'appaltatore è tenuto a prestare nella misura ed in uno dei modi stabiliti dagli del T. U. garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'appaltatore verso il Comune e verso i contribuenti. Nel caso di variazioni di tariffa la cauzione viene aumentata o diminuita in relazione al nuovo canone convenuto tra le parti, o al presunto maggiore o minore ammontare delle riscossioni in caso di appalto ad aggio, semprechè, in quest'ultimo caso l'aumento o la diminuzione superi il 10 per cento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-288

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