Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 285
In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni devono compilare apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con l'appaltatore, esclusa qualsiasi norma che si riferisca ai contribuenti.
Nel capitolato non possono essere inserite pattuizioni che non riguardino il servizio delle imposte di Consumo, come obblighi di anticipazioni e prestiti di somme, ed in generale qualsiasi altra clausola che possa comunque limitare la concorrenza agli appalti.
Il capitolato d'oneri deve essere approvato dal prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-285