Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 298

In vigore dal 9 lug 1936
I podestà vigilano al mantenimento delle cauzioni. Inoltre i podestà vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, a che sia mantenuta l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecario e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente. Le norme stabilite per le cauzioni principali si applicano anche al modo di presentare; valutare ed accettare le cauzioni suppletorie. La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'appaltatore. Ove, nel termine prefisso, l'appaltatore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, i podestà ne riferiscono al prefetto, perché provveda secondo l'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-298

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