Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 301
In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore, qualora non sia tenuto ad osservare le disposizioni contenute nell', deve nominare uno o più agenti alle imposte di consumo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.
Nel piccoli Comuni, dove per la poca importanza della gestione non convenga assumere apposito personale, l'appaltatore ha facoltà di valersi, col consenso del podestà, dell'opera di impiegati o salariati comunali, ovvero può adibire un agente in servizio di due o più Comuni.
In quest'ultima ipotesi deve essere rilasciata all'agente incaricato dei servizi di riscossione e di vigilanza delle imposte una patente di nomina per ciascun Comune in cui esso presta servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-301