Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 258

In vigore dal 9 lug 1936
Qualora il Comune ceda la riscossione delle imposte di consumo in appalto, il personale delle imposte di consumo del Comune passa al servizio temporaneo dell'appaltatore, salvo le riduzioni organiche da deliberarsi dal Comune stesso nelle forme prescritte. L'appaltatore deve corrispondere al detto personale, del proprio e in nome e per conto del Comune e per tutta la durata dell'appalto gli emolumenti che al personale medesimo competono secondo i rispettivi regolamenti organici. Il detto personale, anche dopo il passaggio alla dipendenza dell'appaltatore, conserva il carattere, i diritti ed i doveri del personale del Comune in attività di servizio, nonché il trattamento economico e l'iscrizione alle Casse di previdenza di cui al precedente articolo, col diritto alla pensione di riposo o dell'indennità spettante a norma dei regolamenti comunali o delle disposizioni legislative in vigore, continuando a corrispondere le ritenute cui va soggetto. Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa nella cassa comunale l'importo mensile delle ritenute o dei contributi personali dovuti dagli stipendiati e salariati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi e dei salari. Contro l'appaltatore che non versa le ritenute ed i contributi summentovati o che non corrisponde regolarmente gli stipendi ed i salari al personale, il Comune può procedere sulla cauzione con le norme stabilite nell' del T. U.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-258

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