Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 259

In vigore dal 9 lug 1936
La nomina di nuovo personale in pianta, e le promozioni del personale stesso, anche in caso di passaggio del servizio all'appaltatore, devono seguire con le norme indicate nei precedenti articoli. Le punizioni al detto personale, fatta eccezione per la pena pecuniaria prevista nell' del T. U., sono inflitte con l'osservanza della procedura prescritta dalla lettera e) dell' e dal secondo comma dell' del presente regolamento, sopra richiesta dell'appaltatore. Ai funzionari comunali in pianta stabile, incaricati temporaneamente della riscossione delle imposte in economia, non sono applicabili le disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-259

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