Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 264

In vigore dal 9 lug 1936
I contabili devono eseguire nella cassa comunale i versamenti dello somme riscosse. I versamenti possono aver luogo quotidianamente o ad epoche fisse prestabilite, in modo però che non abbia mai a rimanere in cassa una somma che non sia pienamente garantita dalla cauzione. Alla fine dell'esercizio i contabili devono effettuare il saldo dei loro conti. I versamenti si eseguiscono mediante presentazione di una distinta degli introiti desunti dai bollettari o registri, ai quali si riferisce ogni versamento, e su ritiro di corrispondente ricevuta di tesoreria. In caso di ritardo nei versamenti si applicano le disposizioni dei primi due comma dell' del regolamento sulla contabilità dello Stato, informandone il prefetto.
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