Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 265

In vigore dal 9 lug 1936
Le cauzioni, prestate dai contribuenti in danaro, in titoli al portatore di rendita pubblica o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, vengono custodite dal tesoriere comunale, e, quando sono in danaro e non eccedono L. 20.000, si debbono depositare nella Cassa di risparmio postale con libretto intestato al Comune che si custodisce di tesoriere comunale. Le somme depositate non possono mai essere distratte od in qualsiasi modo erogate. Il podestà autorizza lo svincolo della cauzione, in base a domanda del contribuente, che deve provare di aver saldato ogni suo debito. Le cauzioni prestate a garanzia di operazioni da compiersi la breve tempo si tengono custodite, fino a che non siano ultimate le relative operazioni, nella cassa dell'ufficio delle imposte di consumo e vengono liberate ed operazione compiuta su ordine rilasciato direttamente dal capo dell'ufficio delle imposte o da altro impiegato espressamente delegato.
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