Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 269
In vigore dal 9 lug 1936
Il rendiconto dei registri, bollettari ed altri stampati e del patrimonio mobile si presenta annualmente dal consegnatario o dal custode responsabile entro il mese successivo alla chiusura di esercizio.
Il detto rendiconto mette in evidenza la consistenza del registri; dei bollettari e degli stampati in confronto alla dotazione ed alle rimanenze, lo stato ed il valore di ciascun oggetto mobile od attrezzo in confronto dell'inventario.
A corredo si devono produrre i documenti di carico e scarico comprovanti le variazioni in aumento o in diminuzione dipendenti da immissioni od estrazioni avvenute durante la gestione.
Al detto rendiconto sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi tre comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-269