Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 274

In vigore dal 9 lug 1936
I contabili delle imposte di consumo rimettono mensilmente alla segreteria comunale l'estratto statistico dei generi assoggettati ad imposta in esatta corrispondenza con gli introiti conseguiti e col confronto dei quantitativi dei generi assoggettati ad imposta e delle riscossioni conseguite nel corrispondente mese dell'anno precedente, dando ragione delle differenze di maggiore importanza. L'ufficio di segreteria comunale riscontra l'esattezza dell'estratto coi rendiconti mensili e coi documenti della percezione di cui al precedente , ed in base agli estratti medesimi forma la statistica che deve essere trasmessa al Ministero delle finanze, mensilmente, da parte dei Comuni delle classi da A a D e di quelli capoluogo di provincia, semestralmente e annualmente da tutti i Comuni del Regno compresi i sopra indicati. Le statistiche mensili debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello cui la statistica si riferisce; quelle semestrali entro il mese di luglio e di gennaio, e quella annuale entro il mese di febbraio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-274

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