Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 275
In vigore dal 9 lug 1936
La statistica dei consumi deve essere compilata su appositi modelli somministrati dal Ministero delle finanze.
Nel caso che i Comuni ritardino oltre quindici giorni la presentazione del prospetti statistici, o nel caso che i detti prospetti siano stati compilati in modo irregolare, può esserne ordinata la compilazione o la rettifica d'ufficio a norma degli del T. U. della legge comunale e provinciale e 81 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.
I Comuni sono tenuti a presentare all'incaricato della compilazione o della rettifica tutti i libri, i bollettari ed i registri riferentisi alla riscossione delle imposte effettuatasi durante il periodo di tempo pel quale i dati sono richiesti.
In base alla relazione presentata dall'incaricato inviato sopra luogo, può essere promossa l'applicazione della penalità comminata dall' del T. U.
Anche nel caso di appalto, la compilazione della statistica deve essere fatta dai Comuni in base agli elementi trasmessi dagli appaltatori a termini del successivo .
Storico versioni
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