Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 270
In vigore dal 9 lug 1936
Entro il mese di gennaio di ogni anno, il funzionario, preposto alla direzione dell'ufficio delle imposte di consumo, presenta al podestà una relazione sull'andamento generale della gestione dell'anno precedente, in rapporto alle cause degli aumenti e delle diminuzioni degl'introiti, all'applicazione della tariffa, ai crediti arretrati per canoni di abbonamento, ai rimborsi e restituzioni, alle trasgressioni, alla vigilanza esercitata, ai locali ed all'andamento dei singoli uffici, al personale ed in generale su tutti i singoli servizi dell'azienda delle imposte.
La relazione e i rendiconti prescritti dai precedenti articoli sono sottoposti in tempo utile ai revisori dei conti, di cui nell' del T. U. della legge comunale e provinciale, per il loro esame e per la successiva approvazione del podestà in sede di deliberazione del conto generale del Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-270