Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 264
165 / 356In vigore dal 9 lug 1936
I contabili devono eseguire nella cassa comunale i versamenti dello somme riscosse.
I versamenti possono aver luogo quotidianamente o ad epoche fisse prestabilite, in modo però che non abbia mai a rimanere in cassa una somma che non sia pienamente garantita dalla cauzione. Alla fine dell'esercizio i contabili devono effettuare il saldo dei loro conti.
I versamenti si eseguiscono mediante presentazione di una distinta degli introiti desunti dai bollettari o registri, ai quali si riferisce ogni versamento, e su ritiro di corrispondente ricevuta di tesoreria.
In caso di ritardo nei versamenti si applicano le disposizioni dei primi due comma dell' del regolamento sulla contabilità dello Stato, informandone il prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-264