Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XI

Art. 255

In vigore dal 9 lug 1936
Nel regolamento speciale devono essere stabilite le forme per l'applicazione delle punizioni disciplinari. Per l'applicazione delle punizioni si osserva il procedimento indicato dall', primo comma, n. 5, del T. U. della legge comunale e provinciale. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate d'ufficio dal prefetto nei casi e con le modalità di cui all' del predetto T. U. Al personale delle imposte di consumo sospeso dal servizio sono applicabili le disposizioni contenute nell' dello stesso T. U.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-255

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