Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 232
In vigore dal 9 lug 1936
Il conto delle pene pecuniarie e delle spese per le trasgressioni spetta all'ufficio che tiene i registri delle medesime, dai quali deve risultare il procedimento per ciascun processo verbale, le spese incontrate, le somme esatte, sia per effetto del giudizio, sia per effetto di oblazioni, e l'esito delle cose sequestrate.
Per i depositi fatti a cauzione delle pene incorse, l'ufficio dà ricevuta con la bolletta delle somme depositate.
Per le riscossioni a titolo definitivo di somme pagate per pene pecuniarie e spese, fa uso di apposito registro a matrice e figlia, da cui stacca la bolletta di introito per pene pecuniarie e spese.
Il prodotto ricavato dalla vendita delle cose sequestrate viene ritirato in deposito, emettendo la bolletta di somme depositate, per disporne ulteriormente a norma della sentenza o della decisione emessa per la trasgressione.
Per la riscossione delle imposte deve essere sempre emessa dall'ufficio l'apposita bolletta di riscossione.
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