Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 229

In vigore dal 9 lug 1936
Il capo dell'ufficio al quale vengono consegnate merci ed i mezzi di trasporto sequestrati in seguito a trasgressioni deve alla presenza delle persone che intervengono alla compilazione del processo verbale, farne la verificazione ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli dell'ufficio e con quelli della parte, se questa si trovi presente. Quando l'ufficio non sia quello incaricato di tenere la gestione delle trasgressioni, gli oggetti sequestrati ed identificati nel modo suddetto devono essere sollecitamente trasmessi insieme al processo verbale all'ufficio competente. Allo scopo di evitare spese di trasporto, gli oggetti possono però essere trattenuti presso l'ufficio a cui vennero consegnati, quando quivi non manchi il mezzo per la conveniente custodia. I funzionari ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti sequestrati, sono responsabili della identità e della conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta nel processo verbale di accertamento della trasgressione. Quando abbia luogo la restituzione delle cose sequestrate, mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della imposta delle spese e della pena pecuniaria provvisoriamente richiesta dall'ufficio, si compila apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, indicando gli oggetti restituiti e le somme depositate. Questo verbale deve unirsi agli atti della trasgressione. I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per l'occultazione dei generi, non possono venir restituiti se non siano prima ridotti, a cura dell'ufficio ed a spese del trasgressore, in modo da non prestarsi ulteriormente a frodi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-229

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