Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 225
In vigore dal 9 lug 1936
L'ufficio che ha compilato o ricevuto un processo verbale di accertamento di trasgressione deve sollecitamente informarsi sui precedenti del trasgressore e far cenno, in appendice al verbale, delle condanne per frode alle imposte di consumo che risultassero già pronunciate a carico del trasgressore medesimo, agli effetti dell'applicazione delle maggiori pene comminate dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-225