Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 221

In vigore dal 9 lug 1936
Le somme riscosse per ammende applicate à sensi dell' del T. U., sono attribuite, a norma dell' dello stesso T. U., in ragione del 30 per cento al Comune, del 15 per cento alla massa degli agenti delle imposte di consumo e del 55 per cento all'amministrazione delle poste. Nei Comuni ove non esiste la massa degli agenti delle imposte di consumo, la quota del 15 per cento si devolve all'amministrazione delle poste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-221

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