Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IX

Art. 217

In vigore dal 9 lug 1936
Quando, a termini dell' del T. U., sia stata autorizzata, agli effetti della riscossione delle imposte di consumo, l'aggregazione di uno o più Comuni o di parte di essi, i depositi dei commercianti al minuto esistenti in Comune diverso da quello ove ha sede l'esercizio sono considerati come posti nello stesso Comune ove è situato l'esercizio. Ad essi si applicano le disposizioni dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-217

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