Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. IX
Art. 215
In vigore dal 9 lug 1936
Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie, nel casi di fondati sospetti di frode, devono, su motivata richiesta dell'ufficio delle imposte di consumo, consentire che siano eseguiti nelle stazioni e loro dipendenze gli accertamenti che si rendessero necessari, anche mediante consultazioni dei registri e delle altre scritture.
L'istituzione dei depositi di generi soggetti a imposte di consumo nell'interno dello stazioni e loro dipendenze, da parte di commercianti, deve essere notificata all'ufficio delle imposte di consumo anche dall'amministrazione ferroviaria o tranviaria.
A tali depositi si applicano le disposizioni relative al locali di vendita del commercianti all'ingrosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-215