Art. 215
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IX

Art. 215

294 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie, nel casi di fondati sospetti di frode, devono, su motivata richiesta dell'ufficio delle imposte di consumo, consentire che siano eseguiti nelle stazioni e loro dipendenze gli accertamenti che si rendessero necessari, anche mediante consultazioni dei registri e delle altre scritture. L'istituzione dei depositi di generi soggetti a imposte di consumo nell'interno dello stazioni e loro dipendenze, da parte di commercianti, deve essere notificata all'ufficio delle imposte di consumo anche dall'amministrazione ferroviaria o tranviaria. A tali depositi si applicano le disposizioni relative al locali di vendita del commercianti all'ingrosso.
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