Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IX

Art. 214

In vigore dal 9 lug 1936
La vigilanza su i trasporti delle merci soggette ad imposta di consumo si esercita, di regola, richiedendo ai trasportatori i documenti prescritti per il trasporto e confrontandoli con i generi trasportati. Gli agenti addetti alla vigilanza non possono fermare i veicoli di qualsiasi specie che trasportano persone nè possono fermare all'uscita dalle stazioni ferroviarie e tramviarie i viaggiatori, tranne il caso in cui esistano fondati sospetti di frode.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-214

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