Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 74
In vigore dal 9 lug 1936
Il diritto all'esenzione sussiste anche nel caso in cui, per inesistenza di mezzi idonei propri, il produttore effettui l'ammostamento o la torchiatura delle uve ricavate dai propri fondi o da esso coltivati in trappeto o palmento appartenente ad altri esistente però nello stesso Comune o in Comune limitrofo, e trasporti poi il mosto nella propria cantina, a condizione che denunzi la quantità delle uve da trasportare al trappeto o palmento e la quantità del prodotto ricavato.
Qualora nel caso previsto al comma precedente il produttore, per difetto di locali propri, lasci in deposito il mosto negli stessi locali al fine di completarne la vinificazione è tenuto a denunziare all'ufficio delle imposte di consumo tutte le estrazioni a qualsiasi titolo eseguite.
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