Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 237
In vigore dal 9 lug 1936
La somma da pagarsi a titolo di oblazione viene determinata dal podestà sotto l'osservanza del T. U. e del presente regolamento.
Nei Comuni aggregati ad altro Comune agli effetti dell' del T. U., tale determinazione spetta al podestà di quest'ultimo Comune; nei consorzi di Comuni compete alla Commissione consorziale di cui all' del presente regolamento.
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