Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 237

In vigore dal 9 lug 1936
La somma da pagarsi a titolo di oblazione viene determinata dal podestà sotto l'osservanza del T. U. e del presente regolamento. Nei Comuni aggregati ad altro Comune agli effetti dell' del T. U., tale determinazione spetta al podestà di quest'ultimo Comune; nei consorzi di Comuni compete alla Commissione consorziale di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-237

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