Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 238

In vigore dal 9 lug 1936
Nei Comuni dove la gestione delle imposte di consumo è tenuta in economia, il trasgressore può, prima della compilazione del processo verbale, essere ammesso a fare oblazione in via breve, quando si tratti di trasgressioni punibili con ammenda. La firma del trasgressore sulla matrice della bolletta di pagamento equivale alla domanda di oblazione, Se il trasgressore è illetterato, si supplisce alla firma col segno di croce fatto alla presenza di due testimoni che sottoscrivono. Per l'oblazione in via breve è competente il direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a L. 500 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a L. 50. I detti impiegati devono essere espressamente delegati dal podestà. Contro l'oblazione in via breve non è ammesso alcun ricorso, tranne il caso di errore materiale. Il podestà ha facoltà di estendere l'applicazione del presente articolo anche alla gestione appaltata ad aggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-238

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