Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 242

In vigore dal 9 lug 1936
Il debitore escusso a norma del precedente articolo, versa direttamente al competente ufficio del registro, anche mediante vaglia postale, le somme spettanti all'Erario od ai terzi, ed all'amministrazione delle imposte di consumo le pene pecuniarie e le eventuali imposte. L'ufficio del registro dà notizia dell'eseguito pagamento all'amministrazione delle imposte di consumo e al competente cancelliere che ne prende nota sulla corrispondente partita del campione penale, liquida ai terzi le somme di loro spettanza e distribuisce a favore del cancelliere medesimo il decimo dovutogli, giusta gli della legge 8 agosto 1895, n. 556, e 1, n. 2, del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, ed il dieci per cento a favore degli ufficiali giudiziari, à sensi dell' della legge 24 marzo 1921, n. 298. L'amministrazione delle imposte di consumo deve dare notizia al competente cancelliere dell'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie e delle eventuali imposte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-242

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