Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 239

In vigore dal 9 lug 1936
Nei giudizi penali spetta all'amministrazione delle, imposte di consumo, anche se non si costituisce parte civile, di anticipare le spese di giustizia, a termini della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, con le modificazioni di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n, 1043, escluse quelle per la difesa degli imputati ammessi al gratuito patrocinio.
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