Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 240
In vigore dal 9 lug 1936
Per la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie dovute in forza di giudicato, il cancelliere, a giudizio penale definito, od anche prima ove il trasgressore abbia fatto domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento, rilascia all'ufficio delle imposte di consumo l'estratto autentico della partita del campione penale, che trasmette contemporaneamente in duplicato al competente ufficio del registro, distinguendo le spese anticipate dall'amministrazione delle imposte di consumo e le pene pecuniarie dalle altre somme e diritti di competenza erariale e dei terzi, nonché dalle tasse di sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-240