Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 243
In vigore dal 9 lug 1936
Per la riscossione delle somme dovute a titolo di oblazione, quando il deposito effettuato a norma del precedente sia inferiore alla somma determinata dalla competente autorità amministrativa, il trasgressore è escusso con le norme indicate nell' del presente regolamento.
Con la stessa procedura l'amministrazione delle imposte di consumo provvede alla riscossione delle eventuali spese di giustizia, versandone l'importo all'ufficio del registro il quale ne dà notizia ai cancellieri, nel caso che il verbale di trasgressione sia stato trasmesso all'autorità giudiziaria ed il trasgressore abbia presentata domanda di, oblazione prima dell'apertura del dibattimento.
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