Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 244

In vigore dal 9 lug 1936
La vendita degli oggetti e dei mezzi di trasporto sequestrati a garanzia del pagamento delle imposte, delle multe od ammende e delle spese, dopo intervenuta la sentenza di condanna del trasgressore, si eseguisce ad Opera di un impiegato appositamente delegato dall'amministrazione delle imposte di consumo a mezzo di pubblico incanto con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, o mezzo di licitazione privata. Il deliberamento è definitivo quando concorrano almeno due oblatori, e non è ammesso in seguito alcun aumento. La somma sulla quale, si apre l'asta è rappresentata dal prezzo della merce compresa l'imposta. Il prezzo della merce e del mezzi di trasporto è determinato dall'ufficio delle imposte di consumo, ed in caso di non accettazione, il trasgressore può chiedere una perizia a proprie spese. Quando l'offerta per l'acquisto fosse inferiore alla detta somma, può l'ufficio delle imposte di consumo rinnovare l'asta, e se questa riesce deserta, si provvede alla vendita mediante trattativa privata. In mancanza di oblatori, e sempre quando si tratti di generi soggetti a deperimento, si addiviene alla trattativa privata, nei quali casi deve redigersi verbale sottoscritto dal capo dell'ufficio delle imposte di consumo, dal compratore, da due testimoni, ed eventualmente dal rappresentante dell'autorità giudiziaria. Quando, il valore presuntivo delle merci sequestrate non superi le L. 200, la vendita può essere fatta a trattativa privata. Fino a che non sia seguita la vendita, il trasgressore può recuperare gli oggetti sequestrati mediante il pagamento dell'imposta e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato. A tal fine il trasgressore è avvertito, mediante il recapito di avviso, che deve risultare da apposito registro per mezzo della firma di lui, e in caso di assenza, di attestazione dell'agente delle imposte di consumo incaricato di recargli l'avviso, del giorno in cui ha luogo l'esperimento della vendita e della somma su cui si apre l'asta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-244

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